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Il Sismabonus nacque nel 2017 come potenziamento del preesistente “Bonus Ristrutturazioni”, contenuto nel Testo Unico delle imposte sui redditi, non prevedeva alcun bonus e incentivava una serie di interventi strutturali sugli edifici, indipendentemente dal miglioramento sismico. Per giungere al SismaBonus il primo gruppo di lavoro fu costituito nel 2013 presso il Ministero Infrastrutture e Trasporti, e ISI ricoprì il ruolo di Segreteria Tecnica. Il “Bonus Ristrutturazione” è rimasto valido sino ad oggi, con le aliquote in detrazione al 70 e 85 per cento per chi applica un miglioramento sismico.

Con l’entrata in vigore del superbonus, invece, paradossalmente c’è stato un passo indietro, perché porta in detrazione al 110% tutti gli interventi ammessi nel Sismabonus e al Bonus Ristrutturazione. In pratica non è più necessario fare il miglioramento sismico del proprio edificio attestando il salto di classe, ma qualsiasi tipo di intervento va al 110%. Questa misura è nata per far fronte alla crisi amplificata dalla pandemia e per rilanciare l’edilizia e quindi si è scelto di favorirla, sacrificando l’aspetto della premialità.

Il Sismabonus poteva e può essere fruito da qualsiasi tipo di soggetto per qualsiasi tipo di edificio, residenziale, industriale, terziario, mentre il Super Sismabonus prevede un vincolo, non esplicitato chiaramente dal testo della legge, ma bensì dall’agenzia delle entrate. Tale vincolo, consiste nel poter usufruire del bonus solo a patto che gli edifici abbiano destinazione residenziale. Inoltre ci sono alcune differenze non marginali che rendono il Sismabonus “tradizionale” a volte più vantaggioso rispetto all’ultimo. A esempio, alcuni interpelli dell’Agenzia delle Entrate recitano che per fruire del Superbonus si debbano avere almeno due proprietari in condominio. A partire dal 2017 molti italiani hanno iniziato i lavori con gli interventi del Sismabonus e non appena arrivato il Superbonus, tutti coloro che avevano cantieri aperti hanno provato a vedere se c’era convenienza nel convertirlo. Però passando dal Sismabonus “classico” a quello Super, in realtà molti si sono resi conto che è più difficile. Tant’è che in una circolare dell’Agenzia delle Entrate, viene detto come trattandosi di un provvedimento di particolare favore, sono previste maggiori restrizioni: a esempio, servono le asseverazioni da parte dei tecnici e il rispetto dei prezziari. Con i bonus “tradizionali” ci sono minori vincoli in tal senso, a fronte di una minore possibilità di detrazione e quindi di una quota parte che deve essere comunque pagata dal cittadino.
  La detrazione può essere usufruita sia dai soggetti passivi Irpef sia dai soggetti passivi Ires che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, a condizione che possiedano o detengano l’immobile in base a un titolo idoneo e che le spese siano rimaste a loro carico.

COME SI RICHIEDE:
Per richiedere il sisma bonus occorre indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (per esempio, contratto di locazione) e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. Non è obbligatorio indicare nuovamente i dati identificativi degli immobili se questi sono già stati riportati nelle dichiarazioni dei redditi presentate con riferimento a precedenti periodi d’imposta.
Per gli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, è sufficiente per i singoli condòmini indicare il codice fiscale del condominio. I dati catastali dell’immobile, infatti, sono riportati dall’amministratore di condominio nella sua dichiarazione dei redditi.
COME PAGARE LE SPESE
Per fruire delle detrazioni è necessario che i pagamenti siano effettuati con l’apposito bonifico “dedicato”, bancario o postale (anche “on line”), dal quale risulti:
la causale del versamento - il codice fiscale del beneficiario della detrazione - il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Lo sconto sul corrispettivo dovuto con l’entrata in vigore del decreto legge n. 34/2019 (articolo 10, comma 2), per gli interventi di adozione di misure antisismiche è stata prevista la possibilità di optare, invece che per la detrazione, per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. A quest’ultimo verrà rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari importo. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha, a sua volta, la facoltà di cedere il credito d’imposta ai suoi fornitori di beni e servizi. Sono escluse ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Non è possibile, tuttavia, cedere il credito a istituti di credito e a intermediari finanziari.


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